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mercoledì 11 maggio 2016
venerdì 29 aprile 2016
sabato 16 aprile 2016
DISEGNO DI LEGGE CYBERBULLISMO
DISEGNO DI LEGGE Art. 1.
(Finalità e definizioni)
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge si
pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di
attenzione e tutela ai minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in
quella di responsabili di illeciti.
2. Ai fini della
presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e si intende
altresì qualunque forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione
illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di
minorenni, realizzata per via telematica.
Art. 2.
(Tutela della dignità del minore)
(Tutela della dignità del minore)
1. Ciascun genitore o,
comunque, il soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito
taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può
inoltrare al titolare del trattamento, una istanza per l'oscuramento, la
rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso
nella rete internet, previa conservazione
dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2,
della presente legge, non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167
del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le
ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il
soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia
possibile identificare il titolare del trattamento, l'interessato può
rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la
protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento
dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3.
(Piano di azione integrato)
(Piano di azione integrato)
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo, del quale fanno parte: rappresentanti del Ministero
dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della
giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Garante per l'infanzia e
l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante
per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni non governative
già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center.
2. Il tavolo tecnico di
cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di
azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel
rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma
pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.
3. Il piano di cui al
comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e
il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi
di social
networking e
agli altri operatori della rete. Detto codice prevede l'istituzione di un
comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di adottare un
marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione
elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai
progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate
con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo
4. Il piano di cui al
comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione
del fenomeno del cyberbullismo, rivolte ai cittadini.
Senato
della Repubblica Pag. 10
DDL
S. 1261 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1261
XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1261
Art. 4.
(Linee guida per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)
(Linee guida per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico)
1. Per l'attuazione
delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, emana entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, linee guida per la formazione, la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole,
prevedendo che i corsi di formazione del personale scolastico, ai quali ogni
autonomia scolastica assicura la partecipazione di un proprio referente,
garantiscano l'acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche, anche per
il sostegno ai minori vittime del cyberbullismo.
2. Gli uffici scolastici
regionali garantiscono la promulgazione di bandi per il finanziamento di
progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione
con enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni
ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al
cyberbullismo.
3. L'educazione all'uso
consapevole della rete assume carattere di continuità curricolare tra i
diversi ordini di scuola e in modo particolare tra la secondaria di primo grado
e la secondaria di secondo grado, secondo quanto previsto dal decreto di cui al
comma 1.
Art. 5.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48)
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48)
1. La Polizia postale e
delle comunicazioni relaziona con cadenza semestrale al tavolo tecnico di cui
all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del
cyberbullismo con specifiche verifiche dei sistemi di segnalazione di cui
all'articolo 2.
2. Per le esigenze
connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e
territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete e prevenzione
e contrasto al cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 180.000
euro per l'anno 2014, 265.000 euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno
2016, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n.
48.
3. Agli oneri derivanti
dal comma 2 del presente articolo, pari a 180.000 euro per l'anno 2014, 265.000
euro per l'anno 2015 e 220.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. (Ammonimento)
1. Fino a quando non è
stata proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui
agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale o 167 del codice di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei
confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
mercoledì 30 marzo 2016
lunedì 28 marzo 2016
domenica 27 marzo 2016
martedì 22 marzo 2016
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